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RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA - LEGGE DELEGA N. 155/2017





LA RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
I CONTENUTI DELLA LEGGE DELEGA 155/2017


1. 30 OTTOBRE 2017 – Promulgata la legge di riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”.


1.1. Struttura della legge e principi fissati dalla delega

La legge si compone di 16 articoli suddivisi in 3 Capi.
- Il Capo I (articoli 1 - 2) reca disposizioni generali;
- Il Capo II (articoli 3 - 15) detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza;
- Il Capo III (articolo 16) prevede disposizioni finanziarie.

Dopo i principi generali fissati all’articolo 2, l’esercizio della delega dovrà riguardare:
1) la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese (art. 3);
2) le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 4);
3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5);
4) la procedura di concordato preventivo (art. 6);
5) la procedura di liquidazione giudiziale (art. 7);
6) la procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale (art. 8);
7) la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 9);
8) il riordino e la revisione del sistema dei privilegi (art. 10);
9) il sistema delle garanzie reali mobiliari (art. 11);
10) la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (art. 12);
11) la procedura di liquidazione coatta amministrativa (art. 15).

Il Governo avrà 12 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi che andranno a riscrivere integralmente la legge fallimentare e non solo: la delega infatti ha ad oggetto la riforma delle procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie.
Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà, inoltre, adottare:
a) disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza (art. 13, comma 1);
b) disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale (art. 13, comma 2).
Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà, infine, procedere alle modifiche di alcune disposizioni del Codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge (art. 14).


1.2. I principi generali della riforma

L'articolo 2, che individua i principi generali sui quali si fonda la riforma.
Nell'esercizio della delega, il Governo, secondo quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, dovrà provvedere a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti princìpi generali:
a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;
b) eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999;
c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;
h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;
l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;
m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;
n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata;
o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;
p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.


1.3. Crisi e insolvenza dei gruppi di imprese

All'art. 3 viene dettata una disciplina ad hoc che riguarda i gruppi di imprese, la cui definizione dovrà essere modellata sulla nozione civilistica di direzione e coordinamento.
Si dovrà prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l’autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse.
Vengono, inoltre, stabiliti specifici criteri e principi direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo (comma 2) e per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo (comma 3).


1.4. Introdotte procedure di allerta e di composizione assistita della crisi - Prevista l’istituzione presso ogni Camera di Commercio di un apposito Organismo che assiste il debitore nella ricerca di una soluzione

Una delle previsioni più importanti e innovative della legge delega è quella che introduce le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che saranno governate da un Organismo ad hoc istituito presso ogni Camera di commercio con lo scopo di assistere il debitore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori.
Saranno previste misure premiali, di natura patrimoniale e per la responsabilità personale, a favore dell’imprenditore che tempestivamente propone istanza di composizione assistita della crisi o chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o propone un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Tutto questo è contenuto nell’articolo 4 (rubricato: Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).
Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà disciplinare l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, “di natura non giudiziale e confidenziale”, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti due princìpi e criteri direttivi:
1) individuare il campo di applicazione, e cioè i casi in cui le procedure di allerta non trovano applicazione;
2) prevedere un organismo dedicato all’assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
Nel dettaglio, la delega dovrà, pertanto:
1) prevedere i casi in cui le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi non trovano applicazione. Tali procedure non si applicheranno “alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea”;
2) prevedere l'istituzione presso ciascuna Camera di Commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
Tale organismo dovrà nominare un collegio di almeno tre esperti designati: uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato dalla Camera di Commercio e uno designato da associazioni di categoria.
La scelta andrà comunque fatta attingendo dall'albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, che sarà istituito, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera o), presso il Ministero della Giustizia.
All'organismo spetterà, su istanza del debitore, la competenza a giungere entro un congruo termine (prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi) a una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.
Una volta ricevuta l'istanza, l'Organismo dovrà provvedere a darne immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati (tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte). Ricevuta la comunicazione dell’Organismo, il creditore qualificato dovrà sospendere la segnalazione.
Qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'Organismo è tenuto a darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, che dovrà accertare tempestivamente l'insolvenza stessa.
Gli atti istruttori della procedura potranno in ogni caso essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale.
Le linee guida che dovranno ispirare la realizzazione concreta della nuova procedura di allerta affidano poi agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società circa l'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta da parte di quest'ultimo, di informare tempestivamente l'organismo in questione.
La riforma, all’art. 4, comma 1, lett. d), pone, inoltre, alcuni oneri anche a carico dei creditori pubblici qualificati, tra i quali l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti di riscossione. Essi dovranno infatti segnalare immediatamente agli organi di controllo societari e all'organismo ad hoc “il perdurare di inadempimenti di importo rilevante” (definiti sulla base di criteri relativi rapportati alle dimensioni dell'impresa). Nel caso non provvedono, rischiano l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono.
I creditori pubblici qualificati sono inoltre tenuti ad avvisare immediatamente il debitore del fatto che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante e che, pertanto, si provvederà alla segnalazione se nei successivi tre mesi non venga attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, non venga estinto il debito, non si addivenga a un accordo o non si chieda l'ammissione a una procedura concorsuale.
L'organismo, una volta che ha ricevuto le predette segnalazioni o l'istanza del debitore, è tenuto a convocare immediatamente quest'ultimo, in via riservata e confidenziale.
Se il debitore è una società dotata di organi di controllo, dovranno essere convocati anche i loro componenti.
Lo scopo dell'incontro è quello di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente e di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a rimediare allo stato di crisi.
Nella regolamentazione della procedura di allerta, il Governo dovrà poi determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale, in maniera tale da evitare che, successivamente alla segnalazione, si creino delle ipotesi di responsabilità solidale di sindaci e amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni (art. 4, comma 1, lett. f)).
Al debitore che presenta l'istanza all'organismo o che viene da questo convocato deve essere garantita la possibilità di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'emanazione “delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso”.
Di tali misure andranno disciplinati la durata, gli effetti, il regime di pubblicità, la competenza a emetterle e la revocabilità (art. 4, comma 1, lett. g)).
All'imprenditore che “ha proposto tempestivamente l’istanza” (ovverosia entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria), così come a quelli che hanno “tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto un ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale”, andranno poi riconosciute delle misure premiali “sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale” (art. 4, comma 1, lett. h)).


1.5. Concordato preventivo

La delega, all'art. 6, prevede la riforma dell'istituto del concordato preventivo. Fra i punti salienti segnaliamo i seguenti:
- ammissibilità di concordati liquidatori se ritenuti necessari per soddisfare in modo apprezzabile i creditori e comunque che assicurino il pagamento del 20% dei crediti chirografari;
- ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e della sua fattibilità;
- l'entità massima dei compensi dei professionisti incaricati dal debitore sarà rapportata all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;
- prededucibilità dei crediti dei professionisti sorti a seguito della procedura di concordato solo se la procedura è dichiarata aperta dal tribunale;
- suddivisione dei creditori in classi: da individuare i casi in cui sarà obbligatoria la divisione in classi in base alla posizione giuridica e all'omogeneità degli interessi economici dei creditori;
- determinare i poteri del tribunale circa la verifica della fattibilità del piano;
- eliminazione dell'adunanza dei creditori: saranno stabilite modalità telematiche per consentire ai creditori di discutere ed esprimere il voto sulle sulle proposte; inoltre, quando un solo creditore è titolare di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto, si dovrà consentire il calcolo delle maggioranze "per teste", disciplinando il conflitto di interessi.

Ulteriori novità riguardano, fra le altre:
- la disciplina dei rapporti pendenti;
- l’estensione del concordato con continuità aziendale;
- una dettagliata regolamentazione della fase di esecuzione del piano (con particolare riferimento alla deroga all'art. 2560 c.c) con possibilità di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria;
- i presupposti per estendere il beneficio dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali
.

E’ inoltre previsto il riordino del regime dei finanziamenti alle imprese in crisi e della disciplina del credito da IVA in base alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.V.
Ricordiamo che con la sentenza 7 aprile 2016, C-546/14, la Corte UE ha affermato la compatibilità della procedura del concordato preventivo ex art. 182-ter L.F. anche in caso di pagamento soltanto parziale del debito IVA da parte dell'imprenditore, purché un esperto indipendente attesti che il Fisco non otterrebbe un pagamento maggiore in caso di fallimento.
Un regime dettagliato dovrà essere individuato per il concordato preventivo delle società; fra i punti più significativi della delega segnaliamo la disciplina dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società in conformità ai principi dettati dal codice civile.


1.6. Disposte modifiche al Codice Civile - Novità in materia di S.R.L. - Coinvolti i Conservatori del Registro delle imprese

L'articolo 14 della legge n. 155/2017 autorizza il Governo, nell'esercizio della delega, ad apportare alcune modifiche al Codice civile. In particolare, il Governo dovrà:
1) prevedere l'applicabilità dell'articolo 2394 del Codice civile, relativo alla responsabilità degli amministratori delle società per azioni verso i creditori sociali, anche alle società a responsabilità limitata;
2) abrogare l'articolo 2394-bis del Codice civile, sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 14, comma 1, lett. a);
3) affermare nel Codice civile il dovere dell'imprenditore e degli organi della società di “istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale”, per potere altrettanto tempestivamente attivarsi per l’adozione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale (art. 14, comma 1, lett. b);
4) integrare l'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all'articolo 2484 c.c.), includendovi anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 14, comma 1, lett. c);
5) prevedere, nell'ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle procedure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (articolo 2484, n. 4 e articolo 2545-duodecies c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali (art. 14, comma 1, lett. d);
6) definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l'articolo 2486 C.C., recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale (art. 14, comma 1, lett. e);
7) prevedere l'applicabilità alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo, delle disposizioni dell'articolo 2409 C.C., in tema di denunzia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori (art. 14, comma 1, lett. f);
8) estendere i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità
(art. 14, comma 1, lett. g);
9) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati (art. 14, comma 1, lett. i);
10) prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell'organo di controllo, il tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14,. Comma 1, lett. h).

1.7. Liquidazione coatta amministrativa

All'articolo 15 si parla di riforma della liquidazione coatta amministrativa.
Nell’ottica di un ridimensionamento dell’istituto, scopo della delega è ricondurre alla disciplina comune le ipotesi di crisi e insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta.
L’istituto resta circoscritto ai soli casi in cui:
- la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative a banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;
- la liquidazione rappresenti l’esito di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza diretto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.


APPROFONDIMENTI

1) Procedure Concorsuali - Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica.
E' questo il tema del convegno, promosso dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), che si è svolto a Roma il 12 febbraio 2016.
Nel convegno si sono approfonditi i tratti salienti dello schema di legge delega predisposto dalla Commissione ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia e presieduta dal presidente Renato Rordorf, mettendo in evidenza gli aspetti condivisi con i nuovi istituti introdotti con il D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015.

. Se vuoi scaricare il testo degli interventi, clicca QUI.


2) Procedure Concorsuali - Crisi d'impresa e insolvenza nella prospettiva aziendale e giuridica alla luce delle riforme in itinere.
E' questo il titolo di un documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, pubblicato, a cura di di Raffaele Marcello e Cristina Bauco, il 28 febbraio 2017.
La Camera ha approvato il disegno di legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Il provvedimento è stato modificato in più parti nel corso dell'esame in Commissione Giustizia con l’obiettivo di predisporre una riforma (organica) della crisi d’impresa basandosi su un nuovo approccio al fallimento.
Il provvedimento (attualmente all’esame del Senato) è innovativo sotto diversi profili:
- nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di “allerta”, finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una sua composizione assistita;
- si facilita l’accesso ai piani di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti;
- viene rivista la disciplina dei privilegi;
- si elimina la procedura fallimentare sostituendola con quella di liquidazione giudiziale;
- si rivisita, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, la normativa sul concordato preventivo;
- si modifica la normativa sulle crisi da sovraindebitamento.
Obiettivo del presente contributo è quello di approfondire, in una prospettiva aziendalistica e giuridica le novità relative alle procedure di “allerta”, finalizzate all’emersione precoce della crisi d’impresa e alla composizione dei contrapposti interessi.

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2) "La procedura di allerta nella legge 155/2017: produzione e monitoraggio di indicatori premonitori dello stato di crisi.
E' il titolo di un articolo, elaborato da Andrea Giacomelli (Università Ca' Foscari - Venezia) e pubblicato sulla rivista Il commercialista Veneto (n. 241 - Gennaio-Febbraio 2018).
Nell’ambito della riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza (legge 19 ottobre 2017, n. 155 - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza ), viene introdotta una procedura di allerta finalizzata ad incentivare l’emersione anticipata della crisi. Tale procedura di allerta si articola nelle due seguenti fasi:
Fase 1) Monitoraggio di indicatori premonitori della crisi;
Fase 2) Eventuale segnalazione dell’esistenza di fondati indizi della crisi.
Le attività previste nella procedura di allerta sono a carico del collegio sindacale, che assume così l’obbligo di comunicare preventivamente l’esistenza di fondati indizi dell’insorgere di una situazione di crisi, da individuare secon- do indicatori quantitativi in ottica prospettica.
La predisposizione di tali indicatori quantitativi da fornire agli organi di controllo è posta a carico di ogni singola impresa. Ad eccezione delle società quotate e delle grandi imprese, la norma viene applicata a tutte le società di capitali, senza limiti dimensionali minimi significativi.
L’introduzione della procedura di allerta costituisce certamente la caratteristica più innovativa, e per certi versi ambiziosa, della riforma.
Nel dettaglio, l’articolo ha tre obiettivi.
Il primo obiettivo è illustrare le motivazioni dell’introduzione della procedura d’allerta (paragrafo 2) e analizzare gli articoli della norma che riguardano tale procedura di allerta (paragrafo 3).
Il secondo obiettivo è chiarire la definizione e l’interpretazione dello stato di crisi, per poi esporre le caratteristiche della logica della rilevazione tempestiva della crisi mediante l’attività di monitoraggio (paragrafo 4).
Il terzo obiettivo, infine, è evidenziare ed analizzare le problematiche e le nuove sfide che comporta la produzione, da parte delle imprese (paragrafo 5), e il monitoraggio, da parte dei sindaci (paragrafo 6), degli indicatori premonitori della crisi.
In questo articolo vengono analizzati solamente i contenuti delle linee guida introdotte dalla legge delega n. 155, 2017. La trattazione dei dettagli attuativi, invece, potrà essere affrontata solamente alla luce dei contenuti dei decreti delegati, che al momento in cui si scrive sono ancora in fase di stesura.

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RIFERIMENTI

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.Lgs. n. 14/2019 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 155/2017, clicca QUI.

. Per l'Organismo di composizione della crisi d'impresa - OCRI, clicca QUI.

. Per l'Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di regolazione della crisi, clicca QUI.

. Per lemodifiche al diritto societario , clicca QUI.

. Per approfondire i contenuti della proposta di DIRETTIVA EUROPEA SULL'INSOLVENZA, clicca QUI.

. Per i lavori svolti dalla COMMISSIONE RORDORF sulla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI, leggi, decreti, circolari e direttive ministeriali, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-01-24 (1315 letture)

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